Rifiuti&Sicurezza

Attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai rifiuti

Come già noto agli operatori del settore, negli ultimi anni sono intervenute diverse disposizioni legislative in ambito comunitario in merito alla classificazione dei rifiuti; nello specifico, il Regolamento 1357/2014/UE aveva modificato l’allegato III della Direttiva 2008/98/CE (la “legge quadro” sui rifiuti) per adattarla alle disposizioni contenute nel Regolamento 1272/08/CE (altrimenti noto come “Regolamento CLP”), normativa comunitaria che regola la classificazione, l’impiego e l’etichettatura delle sostanze pericolose. Nel dettaglio, l’elenco delle caratteristiche di pericolo attribuibili ai rifiuti contenuto nel Reg. 1357/2014/UE è il seguente:

HP1 “Esplosivo”

HP2 “Comburente”

HP3 “Infiammabile”

HP4 “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”

HP5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”

HP6 “Tossicità acuta”

HP7 “Cancerogeno”

HP8 “Corrosivo”

HP9 “Infettivo”

HP10 “Tossico per la riproduzione”

HP11 “Mutageno”

HP12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”

HP13 “Sensibilizzante”

HP14 “Ecotossico”

HP15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”.

Per quanto concerne la caratteristica HP14 relativa alla ecotossicità vi era una situazione di transizione legislativa dovuta al fatto che i criteri di attribuzione di tossicità per l’ambiente erano stabiliti dall’Allegato VI della Direttiva 67/548/CEE, ormai abrogata dal Regolamento CLP; dopo l’entrata in vigore del Reg.1357/2014/UE si è reso necessario uno studio supplementare per allineare la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ai criteri stabiliti dal Regolamento CLP: il frutto di tale studio è il nuovo Regolamento 997/17/UE, che stabilisce i nuovi criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 e modifica l’allegato III della Dir.2008/98/CE. Di seguito lo stralcio della modifica dell’allegato III della Direttiva 2008/98/CE:

Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

— I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %. [c(H420) ≥ 0,1 %]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %. [Σ c (H400) ≥ 25 %]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1 %.[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25%]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1 %. [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze. (*)

(*)Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;

2) la nota sotto la voce relativa all’HP 15 è soppressa.

 

FONTI:

  • REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
  • REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2017 che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»
  • M. Colonna “La classificazione dei rifiuti secondo il Regolamento Commissione Ue 1357/2014/Ue – Guida operativa completa di esempi applicativi”  EPC editore
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