Il D. Lgs. 116/2020 ha apportato diverse modifiche al Testo Unico ambientale (ovvero il D. Lgs. 152/06) nella sua Parte IV, cioè quella riguardante i rifiuti; le più significative sono:
– sostituzione dell’art. 178-bis (responsabilità estesa del produttore) ai fini dell’incentivazione della prevenzione, del riutilizzo, del recupero e del riciclaggio dei rifiuti;
– sostituzione dell’art. 180 (prevenzione della produzione di rifiuti) con l’istituzione di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che prevede una serie di misure volte a ridurre anche i rifiuti alimentari lungo tutta la filiera, in linea con l’obiettivo delle Nazioni Unite di ridurre gli sprechi e le perdite alimentari entro il 2030;
– sostituzione dell’art. 181 (preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti) che prevede, per queste operazioni sui rifiuti urbani, i seguenti obiettivi:
a) almeno il 50% in peso entro il 2020;
b) almeno il 55% in peso entro il 2025;
c) almeno il 60% in peso entro il 2030;
d) almeno il 65% in peso entro il 2035;
– modifiche all’art. 183 (definizioni), tra cui quelle inerenti i rifiuti urbani (comma 1 lettera b-ter), i rifiuti organici (comma 1 lettera d), i rifiuti alimentari (comma 1 lettera d-bis);
– modifiche all’art. 184 (classificazione), tra le quali il neo comma 3 (rifiuti speciali) e il comma 5 (all’ultimo periodo il riferimento alle Linee Guida nazionali per la corretta classificazione dei rifiuti dell’ISPRA approvate il 27/11/19);
– la sostituzione dell’ art. 188-bis (sistema di tracciabilità dei rifiuti) che definisce la costituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (già istituito dalla Legge 11 febbraio 2019 n.12); come noto, questo Registro elettronico sostituisce il vecchio sistema SISTRI, abrogato dal 1° gennaio 2019;
– la sostituzione dell’art. 190 (registro cronologico di carico e scarico) e dell’art. 193 (trasporto dei rifiuti), i quali chiariscono che i modelli da utilizzare per il registro e per il formulario sono ancora quelli istituiti dal D.M. 145 del 1° aprile 1998 e dal D. M. 148 del 1° aprile 1998 (in attesa di emanazione dei nuovi decreti da parte del Ministero dell’ambiente, come chiarito dall’art. 188-bis);
– il neo art. 198-bis (programma nazionale di gestione dei rifiuti);
– sostituzione dell’allegato D della parte IV (elenco dei rifiuti) che contiene anche informazioni importanti riguardanti la classificazione dei rifiuti;
– modifiche all’allegato E della parte IV (inerenti i nuovi obiettivi da raggiungere per il riciclo dei rifiuti da imballaggio);
– neo allegato L-quinquies della parte IV (contiene tutte le attività che producono rifiuti).
FONTI:
Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020