Rifiuti&Sicurezza

La Corte di Giustizia UE annulla il Regolamento 2020/217/UE sul biossido di titanio

Il biossido di titanio è una sostanza chimica inorganica, utilizzata, in particolare sotto forma di pigmento bianco, per le sue proprietà coloranti e coprenti, in diversi prodotti, che vanno dalle vernici ai medicinali e ai giocattoli. Nel 2016 l’autorità francese competente ha sottoposto all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) una proposta di classificazione del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena. L’anno successivo, il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA (in prosieguo: il «CVR») ha emesso un parere che concludeva nel senso della classificazione del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena di categoria 2, con la menzione di pericolo «H 351 (inalazione)». Sulla base del parere del CVR, la Commissione europea ha adottato il Regolamento 2020/217, con il quale ha proceduto alla classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio, riconoscendo che tale sostanza era sospettata di essere cancerogena per l’uomo, per inalazione, sotto forma di polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 μm. Le aziende ricorrenti, nella loro qualità di fabbricanti, importatrici, utilizzatrici a valle o fornitrici di biossido di titanio, hanno proposto dinanzi al Tribunale ricorsi di annullamento parziale del regolamento 2020/217. Con la sua sentenza, pronunciata in sezione ampliata in tre cause riunite, il Tribunale annulla il regolamento impugnato nella parte relativa alla classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio. In primo luogo, il Tribunale dichiara che, nel caso di specie, il requisito secondo il quale occorre basare la classificazione di una sostanza cancerogena su studi affidabili e accettabili non era soddisfatto. In secondo luogo, il Tribunale constata che la classificazione e l’etichettatura contestate hanno violato il criterio secondo cui la classificazione di una sostanza come cancerogena può riguardare solo una sostanza dotata della proprietà intrinseca di provocare il cancro. Inoltre, esso rileva che la classificazione e l’etichettatura contestate mirano a identificare e a rendere noto un pericolo di cancerogenicità del biossido di titanio che, nel parere del CVR, era qualificato come «non intrinseco in senso classico». Esso precisa che tale natura «non intrinseca in senso classico» deriva da diversi elementi, menzionati sia nel suddetto parere sia nel regolamento impugnato. Infatti, il pericolo di cancerogenicità è connesso unicamente a determinate particelle di biossido di titanio respirabili presenti in un certo stato fisico, una certa forma, grandezza e quantità, si manifesta solo in condizioni di sovraccarico polmonare e corrisponde a una tossicità delle particelle. Il Tribunale ne conclude quindi che, adottando la conclusione contenuta nel parere del CVR secondo la quale il meccanismo di azione della cancerogenicità su cui tale comitato si è basato non poteva essere considerato una tossicità intrinseca in senso classico, ma che doveva essere presa in considerazione nell’ambito della classificazione e dell’etichettatura armonizzate ai sensi del regolamento n. 1272/2008, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione. Il Tribunale precisa che gli esempi di classificazione e di etichettatura di altre sostanze, invocati al fine di confrontarle con la classificazione e l’etichettatura del biossido di titanio, illustrano solo casi in cui, anche se si è tenuto conto della forma e della grandezza delle particelle, certe proprietà specifiche delle sostanze sono state tuttavia determinanti per la loro classificazione, situazione che non corrisponde al caso di specie.

FONTE: Sintesi della sentenza del Tribunale UE del 23 novembre 2022
 







 







  


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