Rifiuti&Sicurezza

Le novità sui rifiuti – 1

Come già evidenziato in un precedente articolo, nel mese di settembre 2020 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 4 decreti legislativi (116/2020, 118/2020, 119/2020 e 121/2020) in recepimento di altrettante Direttive comunitarie (849/18, 850/18, 851/18 e 852/18) in materia di rifiuti e imballaggi, veicoli fuori uso, pile e accumulatori e discariche. I due provvedimenti legislativi più corposi ed importanti sono il D. Lgs. 116/2020 e il D. Lgs. 121/2020; quest’ultimo, in particolare, era atteso da tempo e modifica la vecchia legge quadro sulle discariche (D. Lgs. 36/2003). A tale proposito, l’articolo 1 del D. Lgs. 121/2020 così recita:  «Il presente decreto garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare………» . Nel neo articolo 4-bis) invece si legge:  «A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare dei rifiuti urbani………». Nel nuovo articolo 6 (rifiuti non ammessi in discarica), per effetto delle numerose novità normative europee intervenute in tema di rifiuti e sostanze pericolose sono stati introdotti o modificati tutta una serie di divieti di ammissione in discarica, riguardanti ad esempio:

– i rifiuti riciclabili o recuperabili;

– i rifiuti classificati come esplosivi (HP1), comburenti (HP2) e infiammabili (HP3);

– i rifiuti contaminati da PCB (policlorobifenili) in quantità superiore a 50 ppm (parti per milione);

– i rifiuti contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb (parti per miliardo);

– pneumatici interi fuori uso o quelli triturati; 

– i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;

– i rifiuti allo stato liquido.

Il neo articolo 7 invece concerne «i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»,  stabilendo al comma 1 che questi ultimi possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Il comma 4 chiarisce che per accertare tale ammissibilità si deve procedere al campionamento e alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base dei rifiuti; quest’ultima è obbligatoria per ogni tipo di rifiuto, è a carico del produttore degli stessi ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 5 (articolo 7-bis commi 1, 2 e 3). Il gestore della discarica è obbligato ad eseguire una verifica di conformità sui rifiuti giudicati ammissibili in base alla caratterizzazione di base effettuata dal produttore; a tal fine devono essere utilizzati i metodi di campionamento ed analisi indicati nell’allegato 6 (articolo 7-ter commi 1 e 3).

FONTI:

Decreto Legislativo n.121 del 3 settembre 2020

Share

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *