Rifiuti&Sicurezza

Il mercurio bandito nell’Unione dal 2018: il Regolamento 852/17/UE

Il 24 maggio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento 852/2017/UE che, sostanzialmente, vieta l’importazione e l’esportazione del mercurio e dei suoi composti all’interno dei paesi dell’Unione; tale normativa, diretta conseguenza della Convenzione di Minamata, redatta il 10 ottobre 2013 e ratificata da molti paesi dell’Unione tra cui l’Italia, entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, ad eccezione dell’allegato III, parte I, lettera d) che si applicherà a partire dall’ 11 dicembre 2017. Come noto, tra tutti i metalli conosciuti il mercurio è senza dubbio quello più pericoloso, dato che può attraversare la barriera ematoencefalica e causare vari tipi di demenza, oltre che danni al cervello e persino la rottura dei cromosomi 1. Inoltre, studi più recenti hanno evidenziato come il mercurio provochi danni di varia natura all’organismo umano a seconda dei composti in cui è contenuto; in particolare, il mercurio metallico agisce soprattutto sul sistema nervoso centrale, i composti inorganici del mercurio hanno effetti dannosi sui reni (cloruro mercurico), e il mercurio organico (metilmercurio), che può essere inalato, è molto pericoloso per il sistema nervoso centrale e può provocare parestesia, ritardo mentale, cecità e sordità 2. Entrando più nel dettaglio, il suddetto Regolamento vieta l’esportazione e l’importazione del mercurio e dei suoi composti rispettivamente con gli articoli 3 e 4, mentre l’articolo 5 vieta l’importazione, l’esportazione e la fabbricazione nell’Unione di tutta una serie di prodotti contenenti mercurio (come ad es: batterie, lampade a vapori di mercurio, cosmetici, pesticidi, ecc.); tali prodotti sono elencati nell’allegato II. L’articolo 7 riguarda invece il divieto dell’uso del mercurio e dei suoi composti nelle attività industriali elencate nell’allegato III, tra le quali troviamo il processo cloro-alcali, nel quale il mercurio liquido viene utilizzato come elettrodo (la cui fuoriuscita da questo processo provocò il disastro ambientale nella baia di Minamata in Giappone nel 1958)1. L’articolo 11 stabilisce invece le attività industriali che producono mercurio e/o suoi composti i quali, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, debbono essere considerati rifiuti e conseguentemente smaltiti (e non recuperati!!!) in sicurezza e senza recare danni all’uomo e all’ambiente secondo la stessa Direttiva; tali attività sono:

  • industria del cloro-alcali;
  • purificazione del gas naturale;
  • operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;
  • estrazione dal cinabro nell’Unione (il cinabro è un minerale a base di solfuro di mercurio).

L’articolo 13 riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti in forma liquida contenenti mercurio, mentre l’articolo 14 istituisce l’obbligo della tracciabilità dei rifiuti contenenti mercurio per gli operatori degli impianti di stoccaggio di tali rifiuti; tale obbligo si realizza con la tenuta di un registro nel quale andranno annotati tutti i dati relativi ai rifiuti trattati (origine, quantità, tenore di mercurio, operazione di smaltimento prevista, ecc.).  L’articolo 15 riguarda le informazioni sui siti contaminati da mercurio che gli stati membri dovranno fornire alla Commissione Europea; quest’ultima provvederà, entro il 1° gennaio 2021, a pubblicare su Internet tutti i dati ricevuti dagli stati membri, nonchè un inventario dei suddetti siti contaminati; l’articolo 18 stabilisce tutti gli adempimenti che gli stati membri dovranno fornire alla Commissione riguardo lo stato di attuazione del Regolamento e la situazione inerente i rifiuti a base di mercurio presenti sul proprio territorio (tutto questo si concretizzerà in una relazione da consegnare entro il 1° gennaio 2020 e, successivamente, a intervalli regolari).

Infine, l’articolo 23 stabilisce l’abrogazione del Regolamento 1102/08/CE a partire dal 1° gennaio 2018.

 

Fonti:

.S.Manahan “Chimica dell’ambiente”, Piccin 2002

2. “Mercury compounds”, EPA summary, 1992, update in 2000

3. REGOLAMENTO (UE) 2017/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n.1102/2008

 

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