Rifiuti&Sicurezza

Chiarimenti sull’erbicida terbutilazina

La terbutilazina (nome IUPAC: N-ter-butil-6-cloro-N’-etil-1,3,5-triazin-2,4-diammina) è un composto triazinico che attualmente trova impiego in Italia come prodotto fitosanitario, in sostituzione della tristemente più nota atrazina (responsabile del grave episodio di inquinamento nel Polesine del 1986, poi vietata definitivamente a partire dal 1992). Questa sostanza è stata approvata per l’utilizzo fitosanitario nei paesi dell’Unione Europea con il Regolamento di esecuzione UE 820/2011 in conformità al Regolamento 1107/2009/CE che disciplina l’immissione sul mercato di tali prodotti fitosanitari. Nello specifico, il Regolamento 545/2011/UE (di attuazione del Regolamento 1107/2009/CE) prevede una serie di requisiti, relativi ai dati tecnici dei prodotti fitosanitari, da inserire nel fascicolo tecnico previsto ai fini dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea per l’immissione in commercio di questi ultimi. Purtroppo, negli ultimi anni, è aumentata la concentrazione di questa sostanza nel sottosuolo e nelle falde acquifere e, considerata l’estrema somiglianza strutturale con l’atrazina:

triazine

 

e considerati i fattori strutturali sfavorevoli alla biodegradazione (ulteriore ramificazione della catena alchilica laterale e legame C-Cl) ci si potrebbe aspettare una situazione di inquinamento ambientale simile a quella del 1986 prima citata. Da segnalare,però, il Decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 71 del 26 marzo 2014) che revoca l’autorizzazione all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti la terbutilazina ad alcune aziende produttrici (specificate nell’allegato al Decreto) per omessa presentazione del fascicolo tecnico alla Commissione Europea, conforme alle prescrizioni del Reg.545/2011/UE, così come stabilito dal Reg.1107/2009/CE.

Sembra inoltre opportuno ribadire che, attualmente, la terbutilazina non è classificata come sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE (c.d. “CLP”), ma è in atto l’istruttoria di classificazione da parte dell’ECHA (l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche), su richiesta del Regno Unito, iniziata il 3 marzo 2014.

FONTI:

– REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

– REGOLAMENTO (UE) N. 545/2011 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari

– REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 820/2011 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2011 che approva la sostanza attiva terbutilazina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione

– MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 febbraio 2014

Revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei  prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva terbutilazina approvata con regolamento (UE) n. 820/2011 in conformita’ al regolamento (CE) n.1107/2009, perche’ non supportati dalla presentazione del fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n.545/2011.

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