Rifiuti&Sicurezza

La proposta di direttiva UE sul rischio cancerogeno

Come noto, la Direttiva 2004/37/CE disciplina a livello comunitario la protezione dei lavoratori dal rischio derivante da esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni durante il lavoro; con comunicato stampa del 11 luglio 2017 si è raggiunto l’accordo tra Parlamento UE e Consiglio UE sulla proposta di modifica della Direttiva 2004/37/CE. Questo perchè il cancro costituisce la prima causa di mortalità connessa al lavoro nell’UE; ogni anno il 53% dei decessi legati ad un’attività professionale è attribuito al cancro, contro il 28% per le malattie del sistema circolatorio e il 6% per le malattie respiratorie. Inoltre, a norma dell’articolo 16 della direttiva il Consiglio fissa, sulla base delle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò è possibile. Le disposizioni della direttiva si applicano a qualsiasi agente chimico che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/20083 (CLP). Tale regolamento contiene classificazioni “armonizzate” (obbligatorie) per 1017 sostanze chimiche cancerogene di categoria 1 (“sostanze cancerogene per l’uomo accertate o presunte”), in base a dati epidemiologici e/o dati provenienti da studi su animali. Un altro importante processo di classificazione condotto dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha individuato circa 500 agenti definiti cancerogeni per gli esseri umani (118 voci appartenenti al gruppo 1), probabilmente cancerogeni per gli esseri umani (75 appartenenti al gruppo 2A) e potenzialmente cancerogeni per gli esseri umani (288 appartenenti al gruppo 2B). Le disposizioni della direttiva si applicano anche a qualsiasi sostanza, miscela o procedimento menzionati nell’allegato I di tale direttiva, nonché a qualsiasi sostanza o miscela rilasciate nel corso di un procedimento citato nel medesimo allegato. L’allegato I della direttiva contiene attualmente un elenco di procedimenti individuati e sostanze da questi generate. L’obiettivo è quello di aiutare i lavoratori, i datori di lavoro e le autorità di vigilanza a determinare se un dato agente o procedimento chimico rientri nel campo di applicazione della direttiva, ove non sia stato diversamente classificato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008; l’attuale allegato I elenca cinque voci. La direttiva fissa una serie di prescrizioni minime generali miranti ad eliminare o ridurre l’esposizione a tutti gli agenti cancerogeni e mutageni che rientrano nel suo campo di applicazione. I datori di lavoro devono individuare e valutare i rischi derivanti, per i lavoratori, dall’esposizione a specifici agenti cancerogeni (e mutageni) ed evitare l’esposizione ove siano presenti tali rischi. Occorre sostituire il procedimento o l’agente chimico in questione con un’alternativa meno pericolosa laddove ciò sia tecnicamente possibile. Oltre alle suddette prescrizioni minime generali, la direttiva indica chiaramente che la fissazione di valori limite di esposizione professionale per via inalatoria a particolari agenti cancerogeni e mutageni costituiva parte integrante del meccanismo di protezione dei lavoratori. Tali valori devono ancora essere stabiliti per gli agenti chimici per i quali essi non sono disponibili ed essere rivisti qualora ciò risulti possibile alla luce di dati scientifici più recenti. L’allegato III della direttiva stabilisce valori limite concreti di esposizione per agenti chimici specifici ed elenca attualmente tre voci.
I valori limite di esposizione professionale stabiliti dalla direttiva dovrebbero, ove opportuno, essere rivisti per tenere conto dei nuovi dati scientifici, del miglioramento delle tecniche di misurazione, delle misure di gestione del rischio e di altri fattori pertinenti.

Tutto ciò premesso, la modifica della Direttiva 2004/37/CE propone l’adozione di 3 misure specifiche:

– includere nell’allegato I della direttiva lavori comportanti esposizione alla polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione e stabilire un valore limite corrispondente nell’allegato III;

– stabilire nell’allegato III valori limite per 10 agenti cancerogeni supplementari (o-toluidina, ossido di etilene, idrazina, bromoetilene, 2-nitropropano, 1,3-butadiene, 1,2-epossipropano, acrilammide, alcuni composti di cromo (VI), fibre ceramiche refrattarie);

– rivedere i valori limite vigenti per le polveri di legno duro e il cloruro di vinile monomero (CVM) alla luce dei dati scientifici disponibili.

La proposta prevede il monitoraggio del numero di malattie professionali e dei casi correlati di cancro utilizzando le fonti di dati disponibili, nonché il monitoraggio dei costi legati ai tumori professionali a carico degli operatori economici (ad esempio, a causa della perdita di produttività) e dei sistemi di sicurezza sociale.

 

FONTE:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1501079360059&uri=CELEX:52016PC0248

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