Rifiuti&Sicurezza

La sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente

Le sostanze chimiche contenute nei cosmetici e negli inchiostri impiegati nella realizzazione dei  tatuaggi sono numerosissime; la normativa comunitaria che attualmente disciplina questa materia è il Reg.1223/09/CE. Generalmente un prodotto cosmetico contiene sostanze chimiche atte a conferire e/o modificare determinate proprietà dello stesso: ad esempio l’ossido di titanio per impartire la colorazione bianca o la glicerina per migliorare le proprietà emollienti. Una classe importante di sostanze chimiche utilizzate nell’industria cosmetica sono le sostanze coloranti; queste si dividono generalmente in 2 classi:

–  I pigmenti, che sono di solito insolubili, costituiti da sostanze inorganiche (sali, ossidi);

–  I coloranti, di solito solubili, costituiti da sostanze organiche più o meno complesse.

In ambedue le classi sono comprese tutte quelle sostanze atte ad impartire la colorazione voluta al prodotto cosmetico; attualmente i pigmenti inorganici consentiti dal Reg.1223/09/CE (allegato IV) sono:

ARANCIONI: ossido di ferro(III) idrato.

BIANCHI:  ossido di zinco, biossido di titanio, alluminio, solfato di bario, carbonato di calcio, solfato di calcio, idrossisolfato di alluminio,  silicato d’alluminio naturale idrato, ossicloruro di bismuto, carbonato di magnesio, argento.

BLU: lazurite, ferrocianuro ferrico (Blu di Prussia).

BRUNI: oro, rame.

GIALLI: ossido di ferro (III) idrato.

NERI: ossido di ferro (II), nerofumo (Carbon Black), nero animale (carbone d’ossa), carbone vegetale.

ROSSI: silicato d’alluminio colorato da ossido ferrico, bis-ortofosfato di trimanganese, ossido di ferro(III) anidro.

VERDI: ossido di cromo (III), idrossido di cromo (III), ossido di alluminio e cobalto.

VIOLETTI: difosfato di ammonio e manganese (III).

A questo elenco vanno aggiunti i coloranti organici consentiti (sempre elencati nell’Allegato IV), come il β-carotene, la curcumina, gli antociani, il licopene ed altre sostanze organiche di sintesi, per un totale di 153 sostanze coloranti impiegate come tali; inoltre nell’Allegato V sono comprese 56 sostanze consentite come conservanti, come ad esempio l’acido benzoico, i solfiti e bisolfiti, l’alcool benzilico, l’acido sorbico, tutte però con un limite di concentrazione massima (il che è ovvio, perchè la tossicità di una sostanza chimica dipende dalla concentrazione). Per contro, l’Allegato II riporta un elenco di sostanze il cui uso ai fini cosmetici è vietato: tale elenco conta ben 1328 sostanze, alcune di queste ben note come l’arsenico, la stricnina, i sali di oro, l’amianto, il cloroformio, ecc. . Infine l’Allegato III riporta un elenco di sostanze il cui utilizzo è consentito entro determinati limiti di concentrazione, come ad esempio l’acido borico, l’ammoniaca, la soda caustica, l’eugenolo, il geraniolo, lo zinco piritione, ecc., mentre l’Allegato VI contiene un breve elenco delle sostanze consentite come filtri UV, sempre con un limite di concentrazione massima (per esempio il biossido di titanio). Purtroppo molte di queste sostanze sono presenti nella tabella 3.1 del Reg.1272/08/CE (c.d.”regolamento CLP”) che regola la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze pericolose a livello comunitario; in tale tabella sono indicate (tra le altre cose) i codici di classe e di categorie di pericolo di tali sostanze, necessari alla loro classificazione (ad esempio l’acido borico è classificato come “tossico per la riproduzione” cat.1B). Considerato che, negli ultimi tempi, a livello mondiale si è ampiamente diffusa la moda dell’applicazione di tatuaggi su ogni parte del corpo (è stato stimato infatti che circa il 12% della popolazione europea e il 24% di quella statunitense sono composte da cittadini tatuati) e considerata l’alta pericolosità di alcune sostanze presenti negli inchiostri usati per realizzare i tatuaggi, sembra quanto mai opportuno che i centri adibiti alla loro realizzazione si avvalgano della consulenza di un chimico, che possa consigliarli al meglio sulla sicurezza delle sostanze impiegate nella loro attività lavorativa.

FONTI:

– REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici

– REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

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